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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela

Certificati del casellario e dei carichi pendenti

Informazioni

Con la legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), entrata in vigore il 1° gennaio 2012, sono state apportate alcune modifiche al DPR 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Da tale data i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non potranno valere, a pena di nullità, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ma solo nei rapporti tra privati. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni di inserire la seguente clausola: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
 
Pertanto solo se il certificato dovrà essere prodotto ad un privato l'interessato potrà rivolgersi per il rilascio a questo Ufficio.

I certificati possono essere prenotati online e ritirati il giorno stesso presso lo sportello dell'Ufficio del casellario giudiziale, tramite questo link.

Certificato Generale del casellario giudiziale

Il certificato generale del casellario giudiziale riporta i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, previsti dagli artt. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 – Testo Unico sul Casellario, in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile).
 
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

I certificati del Casellario Giudiziale (generale, penale, civile, visura, sanzioni amministrative) possono essere richiesti a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
 
Il Certificato generale si richiede compilando una domanda, compilando il modulo in allegato, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati:

  • la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente;
  • per le richieste ordinarie (consegna dopo 3 gg. lavorativi): una marca da bollo da euro 19,92 (di cui € 16,00 per le imposte di bollo  € 3,92 per i diritti di certificazione); 
  • per le richieste urgenti (consegna il giorno stesso): una marca da bollo da euro 23,84 (di cui € 16,00 per le imposte di bollo e  € 7,84 per i diritti di certificazione urgenti). Si precisa che le richieste urgenti devono essere presentate entro le ore 11.00 e verranno rilasciate entro le ore 12.30 della stessa giornata.

Attualmente, per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, NON è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pagoPA.

Nel caso di delega, la richiesta deve comunque essere firmata dal richiedente, il quale dovrà allegare valido documento di riconoscimento. 

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale

Chiunque può richiedere di conoscere, senza motivare la richiesta, tutte le iscrizioni a proprio carico, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale/penale/civile. – art. 33 D.P.R. 313/2002 – Testo Unico sul Casellario.

La visura non ha valore di certificazione e non comporta il pagamento di alcun diritto, il rilascio avviene lo stesso giorno della richiesta.

La visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale può essere effettuata compilando l’apposita domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente, oppure il documento dovrà essere esibito all'ufficio all'atto di presentazione della domanda e gli estremi riportati sulla stessa a cura dell'ufficio.

La richiesta di visura può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dal modello predisposto.

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

Certificato dei carichi pendenti

Certificato dei carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall’art. 27 D.P.R. 313/2002 – Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato carichi pendenti possono essere autocertificati dall’interessato in sostituzione del certificato emesso dall’ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all’autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all’autocertificazione.

Il certificato dei carichi pendenti va richiesto esclusivamente al Casellario della Procura della Repubblica del luogo di residenza.

Se il richiedente è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.

Il Certificato dei carichi pendenti si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati:

  • la fotocopia del documento d’identità non scaduto del richiedente (oppure il documento potrà essere esibito all'atto della presentazione della domanda e gli estremi riportati sulla stessa a cura dell'ufficio;
  • per le richieste ordinarie (consegna dopo 3 gg. lavorativi): una marca da bollo da euro 19,92 (di cui € 16,00 per le imposte di bollo  € 3,92 per i diritti di certificazione); 
  • per le richieste urgenti (consegna il giorno stesso): una marca da bollo da euro 23,84 (di cui € 16,00 per le imposte di bollo e  € 7,84 per i diritti di certificazione urgenti). Si precisa che le richieste urgenti devono essere presentate entro le ore 11.00 e verranno rilasciate entro le ore 12.30 della stessa giornata.

Attualmente, per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, NON è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pagoPA.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

Apostille / legalizzazione per uso all' estero

Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961: ratifica con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 pubblicato sulla G.U. n. 26 del 30/01/1967) relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

Per autenticare un certificato per l'estero, occorre una specifica annotazione (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione) che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.

L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato.

Per richiedere l'apostilla, per un certificato richiesto all' ufficio del casellario giudiziale, occore specificarlo nel modulo di richiesta UNICO apposito.

I tempi di consegna sono di circa 3 giorni lavorativi per l'annotazione dell'apostilla.

L'ufficio del casellario non si occupa della traduzione dei certificati.

Chi è esente dal pagamento dei diritti di certificato e imposte di bollo?

L'esenzione dal bollo per il certificato del casellario giudiziale si applica in specifici casi, come ad esempio nelle procedure di adozione o affidamento di minori, nelle controversie di lavoro e assistenza obbligatoria, e per le domande di ammissione al gratuito patrocinio. È necessario presentare documentazione che attesti il diritto all'esenzione al momento della richiesta. 

  • adozione e affidamento minori: L'esenzione è prevista per le procedure di adozione, affidamento e affiliazione di minori, come specificato nell'art. 82 L. 184/83.
  • Controversie di lavoro: Sono esenti i certificati necessari per controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/1973).
  • Gratuito patrocinio: L'esenzione è garantita per le procedure in cui si è ammessi al gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002).
  • Riparazione errore giudiziario: Le domande relative alla riparazione dell'errore giudiziario godono dell'esenzione (art. 176 disp. att. C.P.P.).
  • Borse di studio: Sono esenti i certificati richiesti per la procedura di conseguimento di borse di studio.
  • Volontariato e ONLUS: Gli atti relativi alle attività di volontariato e le istanze delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge.
  • Divorzio e separazione: Le pratiche di divorzio e separazione sono coperte dall'esenzione (art. 19 L. 74/1987). 

Documentazione necessaria


Al momento della richiesta, è fondamentale produrre la documentazione che attesti l'esenzione.

 

Contatti

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

* Negli orari di apertura pomeridiana è possibile la presentazione delle richieste non urgenti ed il ritiro dei certificati per i quali è già stata avanzata la relativa richiesta.

e-mail: casellario.procura.gela@giustizia.it

p.e.c. casellario.procura.gela@giustiziacert.it

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