Il combinato disposto degli artt. 90-bis, comma 1 lettera b) e 335, comma 3-ter c.p.p. prevede la facoltà, per la persona offesa dal reato, decorsi mesi 6 dalla data di presentazione della denuncia o della querela, di richiedere informazioni circa lo stato del procedimento penale (fuori dai casi della fase di indagini preliminari - certificato art. 335 c.p.p.).
La persona offesa ed il suo difensore.
Nota bene: il denunciante e l'autore di un esposto che non siano anche persone offese dal reato non hanno diritto al rilascio dell'attestazione, non rivestendo la qualità di parti nel procedimento.
L'indagato ed il suo difensore, quando già a conoscenza del numero di Registro Generale delle Notizie di Reato, nei soli casi in cui la successiva comunicazione ex art. 335 c.p.p. dovesse risultare nulla e non sia stato ricevuto l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., possono presentare una domanda in carta semplice al fine di ottenere l'attestazione dell'emissione del decreto di archiviazione per la successiva richiesta di copie al competente Ufficio.
L'interessato deve compilare la richiesta utilizzando l'apposito modulo in allegato, e richiederlo:
Alla richiesta deve essere sempre allegato:
Non verrà dato seguito alle istanze non provviste di tutti gli allegati richiesti, predisposte utilizzando moduli diversi da quelli previsti e scaricabili dal sito istituzionale della Procura od inviate ad indirizzi differenti da quello indicato.
10-15 giorni, circa, dalla data di presentazione della richiesta.